Assicurazioni di viaggio e malattie preesistenti
Quando si prenota un viaggio, è sempre molto importante tutelarsi con un’assicurazione che copra eventuali imprevisti, quali annullamento, malattia o infortunio durante il viaggio, responsabilità civile, rientro anticipato o posticipato, ecc.
Relativamente all’assicurazione sanitaria e annullamento, non tutti sanno che la maggior parte delle polizze di assicurazione di viaggio non coprono le patologie preesistenti (o pregresse) e croniche.
Cio’ significa che possono essere escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti da manifestazioni che siano state oggetto anche solo di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure malattie o infortuni che si siano manifestate o siano accaduti prima dell’emissione della polizza. E, di conseguenza, in caso di sinistro, le richieste di indennizzo non vengono rimborsate.
Infatti, troviamo spesso, nel fascicolo informativo che descrive le condizioni di contratto, nell’elenco delle esclusioni, la frase:
“non copre eventi legati direttamente o indirettamente a malattie e patologie preesistenti o croniche”
oppure
“Esclusioni:…..
– malattie croniche;
– malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio”
Cosa si intende per malattia preesistente o pregressa?
Di seguito un chiaro esempio di cosa si intende per patologia preesistente, con anche un limite temporale indicato:
“Per condizione medica pre-esistente si intende qualsiasi condizione medica passata o presente, che nei 2 anni precedenti alla sottoscrizione della polizza e/o al viaggio, abbia determinato sintomi, o per la quale ci si sia sottoposti o abbia richiesto un qualsiasi tipo di trattamento o medicamento prescritto dal medico, consultazione medica, esami o controlli/check-up.”
C’è anche chi indica condizioni ancora piu’ restrittive:
“…sintomi non diagnosticati che in futuro richiedano attenzione o esami (ovvero sintomi per i quali l’Assicurato stia aspettando di fare esami/analisi oppure ne stia aspettando i risultati, e per i quali ancora non sia stata stabilita la causa scatenante)”
Tutto cio’ significa che:
-in caso di necessità di annullamento del viaggio per malattia di uno dei viaggiatori o dei famigliari, con qualche correlazione a malattie preesistenti o croniche (anche se non manifeste, ma oggetto di esami precedenti, a volte fino ai 2 anni precedenti) non si ha diritto a rimborso
-in caso di necessità di assistenza durante il viaggio, non sono coperte le spese per cure di malattie preesistenti o croniche
-in caso di necessità di rientro sanitario per malattia intervenuta a un viaggiatore, o a un famigliare a casa, frutto di aggravamento di una malattia preesistente o cronica non si ha diritto ad alcun rimborso
-anche malattie presumibilmente non gravi, ma che possono derivare da condizioni precedenti, potrebbero venire considerate preesistenti (un otite avuta poche settimane prima che si ripresenta, un dolore a un arto soggetto a precedente frattura, ecc), cosi’ come malattie non conclamate, ma che hanno richiesto in modo preventivo l’assunzione di medicinali (es. compresse per controllo ipertensione), o esami risultati alterati, ma senza necessità di intervento alcuno.
I casi di copertura quindi si riducono molto, soprattutto per la tenera età (dove una recidiva puo’ essere molto frequente, pensiamo per esempio alla tonsillite o all’otite) o per l’età avanzata di viaggiatori o genitori.
Ma non è tutto...
La copertura non è prevista se si viaggia contro il parere di un medico, e questo puo’ essere anche abbastanza ovvio. Ma spesso nelle condizioni ho trovato anche indicato che è l’esclusione comprende il caso in cui si viaggi lo stesso contro il parere di un medico, se questi fosse stato preventivamente consultato!!!
Inoltre…
In caso di variazioni dello stato di salute, intervenute dopo l’acquisto della polizza e prima della partenza, l’assicurato ha l’obbligo di comunicarle immediatamente all’assicurazione, che deve decidere se accettare o meno il rischio assicurativo. Questa condizioni è presente in tutte le polizze. Ma qualcuno l’ha mai fatto??? Addirittura, per alcune compagnie non è necessaria neppure alcuna comunicazione, in quanto già specificato nelle condizioni contrattuali, che non c’è copertura per una malattia accaduta in quell’intervallo di tempo, ovviamente in caso di sinistro in viaggio.. A volte viene veramente da chiedersi a cosa serva un’assicurazione!
Gravidanza
La maggior parte delle compagnie assicurative non prevede rimborso per le richieste di indennizzo derivanti da stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti, oltre la ventiseiesima settimana di gestazione, e dal puerperio (le tempistiche indicate possono variare da compagnia a compagnia).
Attività sportive non coperte
Attenzione anche alle attività sportive che potrebbero esser considerate a rischio e non coperte: se puo’ essere scontato che non siano coperte attività come le scalate, andare in deltaplano o parapendio, sciare fuori pista, ecc., alcuni sport che non ci aspetteremmo sono invece inclusi: per esempio, andare a cavallo, fare rafting o canyoning, go kart, tuffi da oltre 5 metri, kite surf, andare su moto oltre i 125cc, quad, ecc. ecc.
Conclusioni
Quando si acquista un’assicurazione è indispensabile andare a leggere attentamente le condizioni generali di contratto nel fascicolo informativo, e soprattutto quelle che sono le ESCLUSIONI. Nella maggior parte dei casi si puo’ star tranquilli soltanto per la copertura in caso incidenti dovuti a cause fortuite improvvise, accadute prima o durante il viaggio.
Per qualsiasi dubbio è bene sempre contattare la compagnia e chiedere, magari via mail, piuttosto che sapere a posteriori di non essere coperti in qualche circostanza.
Quali assicurazioni coprono le malattie preesistenti?
Al momento della revisione di questo articolo, ho trovato soltanto due compagnie che coprono le patologie pregresse, per chi si organizza in fai da te (per le agenzie ci sono invece piu’ ampie possibilità) e, tra l’altro, nessuna delle due contempla entrambi i casi e cioè:
–Allianz Travel Cancel copre il solo caso di annullamento per malattie preesistenti ma con franchigie, non annullabili, piuttosto alte, fino al 35% (soprattutto se soggetti del sinistro non sono i viaggiatori ma i famigliari), ma si estingue alla partenza per il viaggio
–Allianz Globy Rosso è solo assicurazione sanitaria, quindi copre i sinistri, anche per le patologie preesistenti, anche dei famigliari a casa, ma soltanto quando si è in viaggio. La buona notizia è che, è possibile assicurare anche il solo viaggiatore che soffre di patologie.
In entrambi i casi, rimando a leggere attentamente le condizioni del fascicolo informativo (per Travel Cancel ci sono delle limitazioni di copertura anche in base al fornitore di voli ed alloggi). Ovviamente queste assicurazioni hanno un premio piuttosto alto.
Se ne deduce quindi che, per avere garanzia di copertura totale per malattie preesistenti, annullamento e sanitaria, occorrerebbe fare due costose polizze assicurative.
Altre assicurazioni, come la Tripy di Axa che prevede coperture a 360 gradi, anche senza giustificativo, possono essere acquistate solo in agenzia viaggi o tramite agenti di compagnie anche non specifiche, che possono fare un preventivo personalizzato. (“La polizza Annullamento è disponibile in due versioni: Annullamento All Risk: permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Nessun limite di età, malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Annullamento Light: la nuova formula che permette di annullare il viaggio oltre che per le classiche motivazioni indicate in polizza anche a seguito di revoca ferie. Nessun limite di età, malattie preesistenti escluse. Entrambe le formule stipulabili anche per viaggi in penale al 100%”)
Per quel che mi riguarda, poichè ho genitori anziani, e ovviamente con patologie, spesso mi è capitato di acquistare la polizza Travel Cancel, per assicurare il volo aereo soltanto (scegliendo magari alloggi rimborsabili fino a pochi giorni dall’arrivo), e un’assicurazione on line low cost, per tutelarmi da eventuali infortuni in viaggio. Fortunatamente fino ad ora non ho avuto la necessità di sperimentarle.
E SE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO NON COPRE???
In caso di necessità di annullamento per motivi non coperti dalla compagnia assicurativa, o qualora non sia stata acquistata un’assicurazione, nell’ impossibilità di partire per motivi di forza maggiore, c’è comunque la possibilità di ottenere il rimborso del costo del volo, in tutto o in parte:
1 – le compagnie aeree devono sempre rimborsare le spese aeroportuali (che spesso sono una cifra considerevole del prezzo), ovviamente in seguito a comunicazione dell’annullamento
2 – in alcuni casi si ha diritto, secondo l’art. 945 del Codice della navigazione, ad ottenere il rimborso dalla compagnia aerea, anche se non previsto dal tipo di biglietto acquistato, e se non è stata sottoscritta un’ assicurazione (ed il rimborso non è limitato alle sole spese aeroportuali, ma all’intero biglietto):
”se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. “
Ovviamente occorre presentare la documentazione che attesta l’impedimento
“l’’impedimento per causa di forza maggiore deve essere dimostrato dal passeggero caso per caso”.
Chiamando i vari call center delle compagnie aeree, gli operatori presumibilmente sosterranno che qualsiasi rimborso non è contemplato, a meno che non sia previsto dal tipo di biglietto o da un’assicurazione aggiuntiva.
Ma la Carta dei Diritti dei Passeggeri sancisce che le norme comunitarie non possono essere limitate dalle condizioni contrattuali stabilite dalla compagnia aerea. Cio’ significa che una compagnia aerea puo’ scrivere su un contratto di acquisto che il passeggero non ha diritto al rimborso del biglietto in caso di rinuncia al volo, ma questo non sancisce la validità della condizione, se la Comunità Europea ha già legiferato in favore.
Veniamo ora a vedere in quali casi vale questa possibilità:
-per voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto UE
-per voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto non UE, con destinazione un aeroporto UE, se la compagnia aerea è comunitaria
Non vale per i voli in partenza da un paese extra UE con destinazione UE, se la compagnia non è UE o se si hanno avuto altri risarcimenti o voli alternativi.
Anche nel caso di pacchetti turistici acquistati in agenzia, la causa di forza maggiore che non permette di usufruire di un viaggio, è considerata giusta causa di recesso, con conseguente diritto al rimborso. La Corte di Cassazione con la sentenza 16315 del 24 luglio 2007, ha stabilito cio’, secondo il principio per cui la “finalità turistica” costituisce parte integrante del contratto tra viaggiatore e agenzia.
Inutile dire che, nel malaugurato caso, potrebbe essere necessario l’intervento di un legale esperto!
In ogni modo…non resta che incrociare le dita!
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ultima revisione gennaio 2020
foto pixabay